Spese tecniche PSR Campania: affermazione degli OAPPC della Campania al TAR
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – con sentenza del 18 luglio 2019, pubblicata il 19 successivo – ha annullato i decreti dirigenziali dell’assessorato Agricoltura della Regione Campania, riguardanti la commisurazione dei compensi dei professionisti che prestano la loro opera per la realizzazione degli investimenti delle aziende agricole nel quadro della sottomisura 4.1 e del Progetto integrato giovani inerenti il PSR Campania 2014-2020.
L’annullamento riguarda il decreto dirigenziale Dipartimento 50 – D.G. 7 – Unità Operativa Dirigenziale 2 Giunta Regionale della Campania n. 48 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “PSR Campania 2014-2020 – Sottomisura 4.1 e Progetto Integrato Giovani. Approvazione delle Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche Versione 2.0” (che aveva sostituito il precedente decreto dirigenziale Dipartimento 50 – D.G. 7 – UOD 2 Giunta Regionale della Campania n. 34 del 2 febbraio 2018).
Annullato anche il successivo decreto dirigenziale del Dipartimento 50 – D.G. 7 – UOD 0 Giunta Regionale della Campania n. 374 del 27 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n. 71 del 1° ottobre 2018, avente ad oggetto il “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 4 – Tipologia di intervento 4.1.1 – 4.1.2 – Progetto Integrato Giovani”.
L’istanza di annullamento previa sospensiva di questi atti – concessa con Ordinanza Tar Campania 716/2018 – è stata presentata dagli Ordini professionali provinciali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Salerno, Benevento, Caserta e Avellino perché esclusi dalla valutazione dei criteri adottati per i costi standard, in quanto in un primo momento e con decreto dirigenziale Dipartimento 50 n. 88 del 5 settembre 2017, l’assessorato aveva stabilito di comporre con il dirigente dell’UOD 2 del Dipartimento ed i rappresentanti degli Ordini professionali, “una metodologia di calcolo oggettiva delle spese generali ed all’esito di trasmettere l’elaborato al Comitato unitario delle professioni della Campania, per una sua valutazione di congruità”; ciò non è mai avvenuto: la metodologia di calcolo era stata trasmessa, secondo quanto appurato dal Tar “all’Università degli Studi del Sannio, che, con nota del Direttore del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi assunta al prot. n. 66359 del 30 gennaio 2018, ha d’emblée dichiarato, in poche righe, con semplice dichiarazione di stile, la congruità e la ragionevolezza della metodologia di calcolo delle spese tecniche utilizzata”.
Successivamente, l’assessorato faceva propri i criteri di calcolo con i decreti oggetto dell’impugnativa del febbraio 2018. Tra l’altro, le Linee Guida sono il frutto di una nuova autonoma elaborazione dell’assessorato e sono state decretate “senza neppure acquisire la valutazione di congruità dell’Università del Sannio sul nuovo elaborato” è scritto in sentenza. A questo punto, l’assessorato, nel recepire l’ordinanza di sospensiva emanava nuovo altro decreto il n. 374 del 27 settembre 2018, che di fatto, secondo il dispositivo del Tar, ignorava quanto stabilito dalla sospensiva del Tar.